UniCredit MedioCredito Centrale, con Circolare n. 597/11, rende noto che a partire dal 13 giugno 2011 è possibile presentare le domande di agevolazione per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione, a valere sulla Nuova Legge Sabatini (contributi previsti dalla L. n. 598/94 e dalla L. 1329/65, confluiti in un unico intervento).
Beneficiari
Possono presentare richiesta di intervento:
a. le Banche;
b. le Società di Leasing;
c. i Confidi;
d. le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.
I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d., sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.
Soggetti beneficiari sono le PMI che devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della regione Abruzzo.
Sono esclusi dall’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione Istat 2002):
industria carboniera 10.1, 10.2, 10.3,
siderurgia 13.10 e 13.20; 27.10, 27.22.1, 27.22.2,
fibre sintetiche 24.70;
costruzioni navali 35.11;
pesca (05.01);
piscicoltura, acquacoltura (05.02).
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili l’acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.
I macchinari devono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all’attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell’unità produttiva situata nel territorio della Regione Abruzzo.
Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio “a freddo”).
Sono agevolabili le operazioni finanziarie effettuate da banche o da Società di leasing finalizzate all’acquisizione di macchinari. L’operazione finanziaria deve coprire almeno il 60% del costo ammissibile all’intervento.
Agevolazione
L’intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.
Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del
personale all’utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.
Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato ad € 5.000.000,00.
Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all’I.V.A.
Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.
Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo dei macchinari, in relazione a contratti di finanziamento o locazione finanziaria
stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
Il tasso di riferimento applicato all’operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore. Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento.
Il contributo è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammesso all’intervento, con durata fissa di 7 anni comprensivi di 2 di preammortamento e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.
Gli investimenti finalizzati all’esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all’allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Reg. CE n. 1857/2006:
l’intensità lorda dell’aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Reg. CE n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Reg. CE n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
l’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione,
miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
non sono ammissibili investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di almeno il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione l’aggiornamento del parco macchine con anzianità
pari o superiore a 10 anni);
non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l’irrigazione, a meno che tali
interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell’agevolazione;
gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Per gli investimenti finalizzati all’esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE, l’intensità lorda dell’aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.
Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’esportazione, nonché all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le
imprese in difficoltà ovvero in stato di liquidazione volontaria.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità massime consentite dalle vigenti norme dell’Unione Europea.
Il contributo decorre:
nel caso di sconto di effetti, dalla data di emissione dei titoli ovvero dalla data della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all’emissione dei titoli;
nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell’importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all’erogazione del finanziamento;
nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
Il contributo è erogato all’impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l’operazione finanziaria.
Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.
In nessun caso l’importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.
Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.
Procedure e termini
Le richieste di ammissione all’agevolazione, presentate dalle Banche, dalle Società di Leasing o dai Confidi, esclusivamente attraverso la procedura telematica per la presentazione on-line, possono essere inviate a UniCredit – MedioCredito Centrale S.p.A. a partire dal 13 giugno 2011 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Circolare n. 597/11
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