lunedì 23 febbraio 2009

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGROALIMENTARE.

albero1 Il Disegno di Legge per la competitività nel settore agroalimentare contiene due importanti disposizioni riguardanti il settore forestale.

L’articolo 3 reca misure intese a promuovere la produzione di energia elettrica da biomassa agricola in impianti a produzione diffusa.
La norma nasce dall’esigenza di riconoscere un incentivo maggiore all’energia elettrica prodotta a partire da Biomasse e biogas derivanti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, per impianti di taglia non superiore a 1 Mw; infatti tale sistema di incentivazione si rende necessario per coprire i maggiori costi derivanti dall’utilizzo di materia prima agricola per la produzione di energia elettrica.
L’utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, la cosiddetta generazione diffusa, di biomasse agricole, di allevamento e forestali, inoltre, costituisce la migliore soluzione per lo sviluppo delle aziende agricole e il loro coinvolgimento diretto rispetto ai benefici economici che ne derivano.

La ridotta dimensione degli impianti garantisce che l’approvvigionamento sarà prevalentemente circoscritto al mercato locale, consentendo, al contempo, di minimizzare le esternalità legate alla movimentazione delle biomasse.
La norma proposta ha il vantaggio di rendere di fatto operativo il principio della Legge n. 244 del 2007 superando i ritardi legati alla definizione e al recepimento dei principi di filiera e filiera corta. Questo permetterà di dare avvio operativo ai progetti basati sulle filiere agricole locali impostati a seguito della legge finanziaria per il 2008 e fino ad ora rimasti bloccati in attesa dei provvedimenti attuativi.
Sulla scorta di tali considerazioni, il DL fissa l’importo della tariffa di 28 euro cent /kWh. La nuova formulazione dell’art. 3, risultante dall’accoglimento delle modifiche richieste dalla Conferenza Stato-Regioni, permette di interpretare con maggiore efficacia l’obiettivo espresso dalle Regioni di estendere agli oli vegetali puri l’accesso all’incentivo della tariffa omnicomprensiva di 0,28 cent definito dalla norma.
In pratica, con la nuova formulazione rimangono esclusi da tale incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria, in quanto non rispondenti ai requisiti di tracciabilità del Reg. (CE) 1782/2003, nonché gli altri biocombustibili liquidi (es. biodiesel e bioetanolo) che già sono legati a specifiche norme di promozione ed incentivo per l’uso in qualità di biocarburanti.
Dal punto di vista finanziario, la norma non determina maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i costi della tariffa omnicomprensiva ivi
definita, incidono direttamente ed esclusivamente sulla tariffa elettrica (quindi a carico degli utenti).

L’articolo 4, comma 1, introduce nell’articolato normativo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, una nuova disposizione in forza della quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”.
La norma si rende necessaria ed urgente in connessione con l’attivazione delle misure forestali presenti nei programmi di sviluppo rurale di cui al reg. CE n. 1698/2005. La Commissione europea, nelle numerose riunioni negoziali per l’approvazione dei predetti programmi, ha comunicato la necessità che siano definite delle baselines nazionali per la gestione selvicolturale, al fine di poter “misurare” gli impegni dei singoli agricoltori eccedenti la “normale” gestione forestale.
La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare le pratiche di “buona forestazione”.
Il comma 2 detta la tempistica in ordine all’adozione del decreto di
approvazione dei “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”.

IL TESTO

ART. 3
(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse)
1. All’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.
2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: “biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;
b) la riga 7 è eliminata;
c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita
dalla seguente: “gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo
previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003.
3. All’articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole “e 3” sono eliminate.
4. All’articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole “in conto interessi con capitalizzazione anticipata.” è
aggiunto il seguente periodo: “Per gli impianti, di proprietà di aziende
agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l’accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.”.

ART. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali)
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.”.
2. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Nessun commento: