Nel 2006 la Commissione Europea affrontò, in in tema di finanza agevolata per le Pmi, un nodo cruciale: salvaguardare la libera concorrenza nel mercato comune europeo ma garantire anche aiuti alle imprese.
Con il Regolamento CE n.1998/2006 del 15.12.2006 (GUCE n. L379/5 del 28.12.2006) vennero presi in considerazione quegli aiuti "minori", e quindi non lesivi della concorrenza nè gli scambi fra Stati Membri, sottraendoli all'applicazione del veto (di cui all'art. 87, parag. 1) del Trattato Istitutivo della CE. Questo, istituendo una soglia di aiuto al di sotto della quale il veto diventa inapplicabile. Per questo la UE ha loro conferito loro l'appellativo di "de minimis".
Una prima scrematura avviene in base a dimensioni e ubicazione dell'impresa richiedente, settore di appartenenza e finalità dell'aiuto, attraverso un parametro di equiparazione tale da esentare Stati Membri e PA dalla notifica alla Commissione per gli aiuti al di sotto dei massimali fissati in percentuale sugli investimenti.
Gli aiuti devono poi essere trasparenti e, nel caso di sovvenzioni, esenzioni fiscali e finanziamenti a tasso agevolato, si deve poter determinare anticipatamente l'equivalente sovvenzione lordo senza analisi del rischio.
La garanzia prestata per i finanziamenti - per interventi consulenziali o programmi d'investimento - non potrà eccedere i 750mila euro.
Possono oggi considerarsi incluse nel computo del "de minimis" le imprese che operano con prodotti della pesca (trasformazione e commercializzazione) o prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi nel mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire trasferito a produttori primari.
Il regolamento CE 1998/2006 ha quindi integrato quanto stabilito Reg. CE 69/2001: dal primo gennaio 2007, infatti, è stata ampliata la sfera dei soggetti ammessi, facendovi entrare anche le imprese operanti nel settore della commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e trasporti, restando escluso l'acquisto di veicoli e previsto il massimale di 100mila euro per i trasporti su strada.
Inapplicabilità
Rimangono escluse dall'applicabilità del de minimis le imprese operanti nel settore pesca, acquacoltura e produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato CE.
Tra gli esclusi anche le imprese attive nell'esportazione verso Paesi Terzi o Stati Membri, quelle che impiegano prodotti interni piuttosto che d'importazione, quelle operanti nel settore carboniero o dell'acquisto di veicoli per trasporto merci su strada per conto terzi o imprese in difficoltà.
Si considerano tali (Comunicazione Commissione orientamenti Comunitari in GU C 244 dell'01.10.2004) tutte quelle imprese che rischiano di collassare nel breve periodo ma anche quelle che manifestino solo un livello crescente di perdite o diminuzione di fatturato.
Alcuni esempi: le S.R.L. che abbiano perduto più delle metà del capitale, di cui la metà della perdita negli ultimi dodici mesi; le società nella cui compagine sociali appaiano soci a responsabilità illimitata nel momento in cui esse abbiano perduto più della metà dei propri fondi dei quali più della metà negli ultimi dodici mesi; le imprese per le quali sussistano gli estremi dell'apertura di una procedura concorsuale in loro danno, in base alla normativa nazionale di appartenenza.
Secondo il Regolamento CE n.1998/2006, sono poi escluse dal "de minimis" anche le attività comprese in ambito: caccia e silvicoltura e relativi servizi; allevamento del bestiame; cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina; pesca, piscicoltura e servizi connessi.
Sono parimenti esclusi: estrazione e agglomerazione carbon fossile, lignite e torba; fabbricazione prodotti di cokeria; commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di pesca; conservazione, inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi.
La concessione degli aiuti è anche condizionata dal fatto che siano slegati al prezzo o al quantitativo dei prodotti, se esclusi dall'esportazione verso paesi terzi o condizionati all'uso interno.
Parametri della sovvenzione
I criteri di elargizione della sovvenzione diretta in denaro prevedono un limite di erogazione al lordo delle imposte pari a massimo 200mila euro (fino al 31 dicembre 2013), indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dell'obiettivo, nell'arco di tre esercizi finanziari a far data dalla prima erogazione. Se invece la concessione avviene in forma diversa la misura sarà rappresentata dall'ESL, ovvero l'Equivalente Sovvenzione Lordo.
L'ESL è la base comune di conversione delle varie tipologie di incentivazione al lordo delle imposte e degli oneri applicati all'aiuto. Rappresenta il vantaggio finale di cui l'impresa gode a seguito dell'erogazione, previa detrazione dell'imposta sugli utili d'esercizio dovuti all'aiuto stesso. Esprime in percentuale il valore dell'agevolazione stessa concessa al lordo delle tasse rapportato all'intero investimento. Nel caso di contributi in conto capitale è pari alla sovvenzione nominale mentre, negli altri casi (ad esempio nel caso del conto interessi), deve essere rapportato a equivalente Sovvenzione.
La conseguenza dell'introduzione di tale parametro è che ogni impresa diviene una realtà a se stante, e l'ammontare dell'agevolazione viene personalizzato in base e elementi specifici: localizzazione, settore, forma societaria, mix degli investimenti da realizzare, piano temporale di investimento, regime fiscale.
Tale calcolo, tuttavia, si fonda su un algoritmo basato su elementi di defiscalizzazione e attuazione che parte da fattori oggettivi: tasso di attualizzazione, quello di interesse di riferimento e quello agevolato, aliquota fiscale, durata del mutuo, percentuale di incidenza di ogni categoria di spese sul totale dell'investimento, durata dell'investimento, numero delle rate, periodo di preammortamento e durata dell'abbuono.
Se in corso di svolgimento si verifica la variazione di uno dei parametri, si renderanno necessari verifica della compatibilità e ricalcalo delle agevolazioni concesse anche se, in genere, visto che il legislatore esprime le agevolazioni in termini di contributi in conto capitale o in conto interessi, la verifica viene effettuata in precedenza avendo riguardo ai dettami comunitari.
Qualsiasi liquidazione eccedente il massimale di 200mila euro non potrà considerarsi erogata in regime "de minimis" e dovrà soggiacere all'obbligo della preventiva notifica anche nel caso in cui detta soglia sia stata superata attraverso il cumulo con gli aiuti statali.
L'accertamento del rispetto di tale limite sarà preventivamente devoluto ai vari Stati , predisponendo un'informativa in forma scritta o elettronica sulla reale natura dell'aiuto e su quelli già percepiti nei due anni precedenti e nell'anno corrente.
In ultima analisi, il "de minimis" consente di paragonare aiuti concessi in ambienti fiscali diversi, qualunque forma il contributo assuma, per poterne verificare la compatibilità con la politica europea di salvaguardia del regime di concorrenza nel mercato europeo, il cui sistema di calcolo tiene conto degli scostamenti temporali tra realizzazione degli investimenti, erogazione delle agevolazioni e imposizioni fiscali sull'agevolazione stessa.
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