sabato 28 febbraio 2009

SITO WEB DEL PIF VALE

16%5C160433_Thumbnail E’ stato reso operativo il sito del Consorzio V.A.L.E. - Valorizzazione Ambientale per il Legno e l’Energia che coordina l’omonimo Progetto di Filiera nella regione Lazio.

L’indirizzo del sito è:

http://consorziovale.pifvale.net/ 

TABELLE LAVORATORI FORESTALI DAL 1 GENNAIO 2009

 

IMPIEGATI

(RETRIBUZIONI MENSILI)

LIVELLO MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI
MENSILI (€)
1.666,80
1.451,60
1.335,53
1.254,79
1.183,46
1.094,25
 

OPERAI

(RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO / RETRIBUZIONI MENSILI)

LIVELLO MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI
MENSILI (€)
5° SPEC.SUPER 1.348,60
4° SPECIALIZ. 1.269,39
3° QUAL.SUPER 1.214,61
2° QUALIFIC. 1.186,16
1° COMUNE 1.094,25

OPERAI

(RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO / RETRIBUZIONI ORARIE)

LIVELLO

MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE (€)

3° ELEMENTO 31,36% DI MIN. RETR. NAZ (€)

TOTALE SAL NAZ. (€)

T.F.R. NAZ. 9,15% SU MIN.RET. NAZ (€)

5° SPEC. SUPER

7,97988

2,50249

10,48237

0,73016

4°SPECIALIZ.

7,51118

2,35551

9,86669

0,68727

3° QUAL. SUPER

7,18704

2,25386

9,44090

0,65761

2° QUALIFIC.

7,01870

2,20106

9,21976

0,64221

1° COMUNE

6,47479

2,03050

8,50529

0,59244

lunedì 23 febbraio 2009

Decreto anti-crisi e PEC: cosa cambia per le aziende?

pec La conversione in legge del decreto anti-crisi comporta per le aziende differenti cambiamenti. Tra questi, anche quelli legati all’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che ha un ruolo chiave nel rapporto con le istituzioni.

Evidenziamo in particolare alcuni passaggi della “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, che impattano sulle Pmi.

La direttiva più importante è quella al comma 6 art 16 del testo del decreto-legge indicante che “le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Lo strumento PEC non è obbligatorio solo per le imprese ma anche per i professionisti. Nello specifico, al comma 7 dell’art. 16 del testo si legge: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Ovviamente, il decreto pone precisi vincoli anche alle pubbliche amministrazioni, che già avrebbero dovuto dotarsi di casella di PEC in virtù dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Una novità assoluta riguarda invece i privati e liberi cittadini che, su richiesta, potranno beneficiare di una casella di posta elettronica certificata. Entro novanta giorni verranno definite in dettaglio le “modalità di rilascio e di uso della casella”.
In questo ambito, quello che può interessare le Pmi è che “agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese“.

Per ogni informazione sulla posta elettronica certificata e per consultare l’elenco pubblico dei gestori che possono erogare il servizio, consultare il sito ufficiale del CNIPA

Aiuti alle imprese in regime "de minimis"

003793 Nel 2006 la Commissione Europea affrontò, in in tema di finanza agevolata per le Pmi, un nodo cruciale: salvaguardare la libera concorrenza nel mercato comune europeo ma garantire anche aiuti alle imprese.

Con il Regolamento CE n.1998/2006 del 15.12.2006 (GUCE n. L379/5 del 28.12.2006) vennero presi in considerazione quegli aiuti "minori", e quindi non lesivi della concorrenza nè gli scambi fra Stati Membri, sottraendoli all'applicazione del veto (di cui all'art. 87, parag. 1) del Trattato Istitutivo della CE. Questo, istituendo una soglia di aiuto al di sotto della quale il veto diventa inapplicabile. Per questo la UE ha loro conferito loro l'appellativo di "de minimis".

Una prima scrematura avviene in base a dimensioni e ubicazione dell'impresa richiedente, settore di appartenenza e finalità dell'aiuto, attraverso un parametro di equiparazione tale da esentare Stati Membri e PA dalla notifica alla Commissione per gli aiuti al di sotto dei massimali fissati in percentuale sugli investimenti.

Gli aiuti devono poi essere trasparenti e, nel caso di sovvenzioni, esenzioni fiscali e finanziamenti a tasso agevolato, si deve poter determinare anticipatamente l'equivalente sovvenzione lordo senza analisi del rischio.

La garanzia prestata per i finanziamenti - per interventi consulenziali o programmi d'investimento - non potrà eccedere i 750mila euro.

Possono oggi considerarsi incluse nel computo del "de minimis" le imprese che operano con prodotti della pesca (trasformazione e commercializzazione) o prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi nel mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire trasferito a produttori primari.

Il regolamento CE 1998/2006 ha quindi integrato quanto stabilito Reg. CE 69/2001: dal primo gennaio 2007, infatti, è stata ampliata la sfera dei soggetti ammessi, facendovi entrare anche le imprese operanti nel settore della commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e trasporti, restando escluso l'acquisto di veicoli e previsto il massimale di 100mila euro per i trasporti su strada.

Inapplicabilità

Rimangono escluse dall'applicabilità del de minimis le imprese operanti nel settore pesca, acquacoltura e produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato CE.

Tra gli esclusi anche le imprese attive nell'esportazione verso Paesi Terzi o Stati Membri, quelle che impiegano prodotti interni piuttosto che d'importazione, quelle operanti nel settore carboniero o dell'acquisto di veicoli per trasporto merci su strada per conto terzi o imprese in difficoltà.

Si considerano tali (Comunicazione Commissione orientamenti Comunitari in GU C 244 dell'01.10.2004) tutte quelle imprese che rischiano di collassare nel breve periodo ma anche quelle che manifestino solo un livello crescente di perdite o diminuzione di fatturato.

Alcuni esempi: le S.R.L. che abbiano perduto più delle metà del capitale, di cui la metà della perdita negli ultimi dodici mesi; le società nella cui compagine sociali appaiano soci a responsabilità illimitata nel momento in cui esse abbiano perduto più della metà dei propri fondi dei quali più della metà negli ultimi dodici mesi; le imprese per le quali sussistano gli estremi dell'apertura di una procedura concorsuale in loro danno, in base alla normativa nazionale di appartenenza.

Secondo il Regolamento CE n.1998/2006, sono poi escluse dal "de minimis" anche le attività comprese in ambito: caccia e silvicoltura e relativi servizi; allevamento del bestiame; cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina; pesca, piscicoltura e servizi connessi.

Sono parimenti esclusi: estrazione e agglomerazione carbon fossile, lignite e torba; fabbricazione prodotti di cokeria; commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di pesca; conservazione, inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi.

La concessione degli aiuti è anche condizionata dal fatto che siano slegati al prezzo o al quantitativo dei prodotti, se esclusi dall'esportazione verso paesi terzi o condizionati all'uso interno.

Parametri della sovvenzione

I criteri di elargizione della sovvenzione diretta in denaro prevedono un limite di erogazione al lordo delle imposte pari a massimo 200mila euro (fino al 31 dicembre 2013), indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dell'obiettivo, nell'arco di tre esercizi finanziari a far data dalla prima erogazione. Se invece la concessione avviene in forma diversa la misura sarà rappresentata dall'ESL, ovvero l'Equivalente Sovvenzione Lordo.

L'ESL è la base comune di conversione delle varie tipologie di incentivazione al lordo delle imposte e degli oneri applicati all'aiuto. Rappresenta il vantaggio finale di cui l'impresa gode a seguito dell'erogazione, previa detrazione dell'imposta sugli utili d'esercizio dovuti all'aiuto stesso. Esprime in percentuale il valore dell'agevolazione stessa concessa al lordo delle tasse rapportato all'intero investimento. Nel caso di contributi in conto capitale è pari alla sovvenzione nominale mentre, negli altri casi (ad esempio nel caso del conto interessi), deve essere rapportato a equivalente Sovvenzione.

La conseguenza dell'introduzione di tale parametro è che ogni impresa diviene una realtà a se stante, e l'ammontare dell'agevolazione viene personalizzato in base e elementi specifici: localizzazione, settore, forma societaria, mix degli investimenti da realizzare, piano temporale di investimento, regime fiscale.

Tale calcolo, tuttavia, si fonda su un algoritmo basato su elementi di defiscalizzazione e attuazione che parte da fattori oggettivi: tasso di attualizzazione, quello di interesse di riferimento e quello agevolato, aliquota fiscale, durata del mutuo, percentuale di incidenza di ogni categoria di spese sul totale dell'investimento, durata dell'investimento, numero delle rate, periodo di preammortamento e durata dell'abbuono.

Se in corso di svolgimento si verifica la variazione di uno dei parametri, si renderanno necessari verifica della compatibilità e ricalcalo delle agevolazioni concesse anche se, in genere, visto che il legislatore esprime le agevolazioni in termini di contributi in conto capitale o in conto interessi, la verifica viene effettuata in precedenza avendo riguardo ai dettami comunitari.

Qualsiasi liquidazione eccedente il massimale di 200mila euro non potrà considerarsi erogata in regime "de minimis" e dovrà soggiacere all'obbligo della preventiva notifica anche nel caso in cui detta soglia sia stata superata attraverso il cumulo con gli aiuti statali.

L'accertamento del rispetto di tale limite sarà preventivamente devoluto ai vari Stati , predisponendo un'informativa in forma scritta o elettronica sulla reale natura dell'aiuto e su quelli già percepiti nei due anni precedenti e nell'anno corrente.

In ultima analisi, il "de minimis" consente di paragonare aiuti concessi in ambienti fiscali diversi, qualunque forma il contributo assuma, per poterne verificare la compatibilità con la politica europea di salvaguardia del regime di concorrenza nel mercato europeo, il cui sistema di calcolo tiene conto degli scostamenti temporali tra realizzazione degli investimenti, erogazione delle agevolazioni e imposizioni fiscali sull'agevolazione stessa.

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGROALIMENTARE.

albero1 Il Disegno di Legge per la competitività nel settore agroalimentare contiene due importanti disposizioni riguardanti il settore forestale.

L’articolo 3 reca misure intese a promuovere la produzione di energia elettrica da biomassa agricola in impianti a produzione diffusa.
La norma nasce dall’esigenza di riconoscere un incentivo maggiore all’energia elettrica prodotta a partire da Biomasse e biogas derivanti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, per impianti di taglia non superiore a 1 Mw; infatti tale sistema di incentivazione si rende necessario per coprire i maggiori costi derivanti dall’utilizzo di materia prima agricola per la produzione di energia elettrica.
L’utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, la cosiddetta generazione diffusa, di biomasse agricole, di allevamento e forestali, inoltre, costituisce la migliore soluzione per lo sviluppo delle aziende agricole e il loro coinvolgimento diretto rispetto ai benefici economici che ne derivano.

La ridotta dimensione degli impianti garantisce che l’approvvigionamento sarà prevalentemente circoscritto al mercato locale, consentendo, al contempo, di minimizzare le esternalità legate alla movimentazione delle biomasse.
La norma proposta ha il vantaggio di rendere di fatto operativo il principio della Legge n. 244 del 2007 superando i ritardi legati alla definizione e al recepimento dei principi di filiera e filiera corta. Questo permetterà di dare avvio operativo ai progetti basati sulle filiere agricole locali impostati a seguito della legge finanziaria per il 2008 e fino ad ora rimasti bloccati in attesa dei provvedimenti attuativi.
Sulla scorta di tali considerazioni, il DL fissa l’importo della tariffa di 28 euro cent /kWh. La nuova formulazione dell’art. 3, risultante dall’accoglimento delle modifiche richieste dalla Conferenza Stato-Regioni, permette di interpretare con maggiore efficacia l’obiettivo espresso dalle Regioni di estendere agli oli vegetali puri l’accesso all’incentivo della tariffa omnicomprensiva di 0,28 cent definito dalla norma.
In pratica, con la nuova formulazione rimangono esclusi da tale incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria, in quanto non rispondenti ai requisiti di tracciabilità del Reg. (CE) 1782/2003, nonché gli altri biocombustibili liquidi (es. biodiesel e bioetanolo) che già sono legati a specifiche norme di promozione ed incentivo per l’uso in qualità di biocarburanti.
Dal punto di vista finanziario, la norma non determina maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i costi della tariffa omnicomprensiva ivi
definita, incidono direttamente ed esclusivamente sulla tariffa elettrica (quindi a carico degli utenti).

L’articolo 4, comma 1, introduce nell’articolato normativo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, una nuova disposizione in forza della quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”.
La norma si rende necessaria ed urgente in connessione con l’attivazione delle misure forestali presenti nei programmi di sviluppo rurale di cui al reg. CE n. 1698/2005. La Commissione europea, nelle numerose riunioni negoziali per l’approvazione dei predetti programmi, ha comunicato la necessità che siano definite delle baselines nazionali per la gestione selvicolturale, al fine di poter “misurare” gli impegni dei singoli agricoltori eccedenti la “normale” gestione forestale.
La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare le pratiche di “buona forestazione”.
Il comma 2 detta la tempistica in ordine all’adozione del decreto di
approvazione dei “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”.

IL TESTO

ART. 3
(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse)
1. All’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.
2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: “biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;
b) la riga 7 è eliminata;
c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita
dalla seguente: “gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo
previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003.
3. All’articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole “e 3” sono eliminate.
4. All’articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole “in conto interessi con capitalizzazione anticipata.” è
aggiunto il seguente periodo: “Per gli impianti, di proprietà di aziende
agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l’accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.”.

ART. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali)
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.”.
2. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

mercoledì 11 febbraio 2009

Costituito nel Lazio il consorzio V.A.L.E. per la promozione e la gestione di un progetto Integrato di Filiera Legno – Energia nella regione Lazio

003660 Una delle principali novità del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 è rappresentato dai Progetti di Filiera. Dalla possibilità della presentazione di “domande collettive di finanziamento” da parte di un gruppo di operatori dello stesso settore.

Tale opportunità è stata colta dalla Regione Lazio che, nella predisposizione dei bandi per la concessione dei finanziamenti, ha inserito, e fortemente sostenuto, anche questa innovativa modalità.

La cooperazione non poteva rimanere indifferente a questa possibilità: chi meglio dei cooperatori è attrezzato, anche culturalmente, a creare aggregazione, a ricercare collaborazioni che permettano di realizzare un progetto comune?

Così è stato anche nel settore forestale, prima attraverso la partecipazione ad un progetto coordinato dalla Comunità Montana dei Castelli Romani e poi, nel prosieguo della strutturazione del Progetto, assumendo in qualche modo il coordinamento del progetto stesso.

Progetto che vede coinvolti 25 operatori, fra cui molte cooperative e consorzi forestali, oltre a l’Università della Tuscia e diversi Enti Pubblici, per un investimento previsto di circa sei milioni di euro, una cifra considerevole per il settore forestale.

Così si è arrivati, lo scorso 5 febbraio, alla costituzione del Consorzio V.A.L.E. - Valorizzazione Ambientale per il Legno e l’Energia – che andrà a coordinare e gestire le misure di sistema dell’omonimo Progetto Integrato di Filiera nel settore Foresta - Legno.

La sede legale del consorzio è stata stabilita nella sede di Confcooperative Lazio e presidente del Consorzio è stato eletto Gasper Rino Talucci, presidente nazionale del Settore forestazione e multifunzionalità di Fedagri-Confcooperative, a testimonianza dell’impegno di Confcooperative nel settore forestale e nell’utilizzo di tutti gli strumenti di possibili di sviluppo.

COMITATO DI SETTORE FEDAGRI: POSIZIONI EMERSE

albero3 “Il settore forestale deve uscire dal ruolo di cenerentola che ricopre oggi nei Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni.” lo ha sostenuto Gasper Rino Talucci a conclusione dei lavori del Comitato di Settore Forestazione e Multifunzionalità di Fedagri Confcooperative riunito a Borgiallo (TO) il 6 febbraio 2009 “La prossima revisione del Piano Nazionale e dei Piani Regionali, con i fondi aggiuntivi assegnati dalla U.E. nell’ambito dell’Healt Check, dovrà rappresentare una nuova opportunità per garantire un vero sviluppo sostenibile del patrimonio forestale del nostro Paese.”

“La legna e le biomasse forestali rappresentano un insostituibile fonte di energia sostenibile” ha continuato “le cooperative forestali hanno iniziato la realizzazione di un progetto nazionale di piccole centrali a carattere locale per la cogenerazione di energia elettrica e di energia termica”

“Abbiamo chiamato questo progetto E.S.CO.FOR. (Energy Saving Company Forestry) e si concretizzerà in un consorzio nazionale che coordinerà e sosterrà le iniziative locali delle cooperative”.

“E’ il nostro contributo al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kioto e alla diversificazione delle fonti energetiche del nostro Paese” – ha sottolineato – “Quello di cui abbiamo bisogno è un quadro di regole certe che ci permetta di lavorare tranquillamente, che funzioni per tutto il Paese”

“Il recente varo del Programma Quadro Forestale, approvato dalla Conferenza Stato Regioni, è un ottimo strumento di stimolo e riferimento, da tempo atteso da tutti i soggetti operanti nel comparto, che potrà fornire gli indirizzi necessari sia a favorire omogeneità di interventi sul territorio sia a creare i presupposti per una rinnovata e più incisiva gestione dei nostri boschi.”

mercoledì 4 febbraio 2009

CONVEGNO NAZIONALE: POLITICHE FORESTALI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE - ESPERIENZE, OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE DOPO IL TERZO CONGRESSO NAZIONALE DI SELVICOLTURA

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GIOVEDI’ 26 marzo 2009

Sala Sant’Agostino, Antrodoco (Rieti)


Organizzata dalla Accademia Italiana di Scienze Forestali, L’Associazione Laureati Italiani in Scienze Forestali, Il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Lazio

Negli ultimi decenni la nuova dimensione attribuita ai boschi ha determinato una crescita dell’importanza, ma anche della complessità del sistema. La proprietà forestale deve essere concretamente messa nelle condizioni di accettare le sfide che provengono dai mutamenti sociali, economici e culturali, coniugando la gestione sostenibile con la possibilità di non deprimere l’utilizzazione delle produzioni forestali. Di fatto, la gestione sostenibile non è in conflitto con l’uso produttivo delle risorse forestali: se guidate mediante adeguate politiche di programmazione e pianificazione, le forze di mercato possono costituire un incentivo
per le attività selvicolturali.

In questa ottica, il presente Convegno si propone come momento di discussione sui principali aspetti connessi al tema indicato, alla luce di quanto emerso nel Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura svoltosi a Taormina e con particolare riferimento alle strategie di attuazione da parte degli Enti competenti in materia, ai Piani di Sviluppo Rurale e al Programma Quadro del Settore Forestale.

PROGRAMMA

09.15 - Apertura dei lavori
Introduzione: P. CORONA (Presidente Associazione Laureati Italiani in Scienze Forestali)
Indirizzi di saluto:
- M. FAINA (Sindaco di Antrodoco)
- D. CAMPANILE (Coordinamento Tecnico Forestale, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome)
- E. RUGINI (Preside Facoltà di Agraria, Università degli Studi della Tuscia)
Interviene: C. PATRONE (Capo del Corpo Forestale dello Stato)
Sono stati inoltre invitati a intervenire l’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio (F. ZARATTI) e la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

10.00 - Prima Sessione: STRATEGIE DI ATTUAZIONE
Presiede: O. CIANCIO (Presidente Accademia Italiana di Scienze Forestali)
Relazioni:
Economia forestale tra mercati consolidati e nuove opportunità di
valorizzazione delle risorse (D. PETTENELLA - Università degli Studi di Padova)
Misure forestali nei Piani di Sviluppo Rurale: stato di attuazione (R. ROMANO – INEA Osservatorio Foreste)
Ruolo del Programma Quadro del Settore Forestale (L. COLLETTI – Corpo Forestale dello Stato)
Esempi di strumenti normativi e operativi per l’attivazione della gestione forestale sostenibile:
Lazio (R. DE FILIPPIS)
Trentino (R. MASÈ)
Umbria (F. GROHMAN)
Molise (N. PAVONE)
Sicilia (R. CIBELLA)
13.00 – Dibattito
13.30 – Conclusioni
(O. CIANCIO)
13.45 – Buffet

15.00 - Seconda Sessione: STRUMENTI OPERATIVI
Presiede: P. CORONA (Università degli Studi della Tuscia)
Relazioni:
Pianificazione e certificazione forestale (M. MARCHETTI – Accademia Italiana di Scienze Forestali)
Esperienze di gestione associata delle risorse forestali (L. MOLINARI, R. TOMASETTI – Federforeste)
Cooperazione forestale: dalla esecuzione di lavori alla gestione della
risorsa bosco (R. TALUCCI – COLAFOR)
Strumenti inventariali e cartografici (G. CHIRICI - Università degli Studi del Molise)
Bilanci ambientali: approcci interdisciplinari e processi partecipativi (C. CELLAMARE – Università degli Studi La Sapienza)
Contributo della ricerca a supporto delle politiche forestali (G.  CARASCIA MUGNOZZA – CRA Dipartimento Territorio e Foreste)
17.00 – Dibattito
17.30 – Conclusioni (S. NOCENTINI, Università degli Studi di Firenze)
______________________________________________________
Comitato scientifico: O. Ciancio, P. Corona, F. Iovino, M. Marchetti, S. Nocentini, D. Pettenella, L. Portoghesi, G. Scarascia Mugnozza, L. Venzi
Coordinamento organizzativo: F. Carbone (Università degli Studi della Tuscia, tel. 0761357748; email: fcarbone@unitus.it)
Segreteria: Giovanna Puccioni, Accademia Italiana di Scienze Forestali, tel. 055/570348; fax: 055/575724; email: giovanna.puccioni@aisf.it
Info: www.aisf.it

Dati geografici liberi

 

GfossÈ nato il progetto Geodati, dedicato alla raccolta dei dati geografici liberi disponibili per l'Italia (tramite l'ISTAT, Wikipedia, geonames.org e altri dati di pubblico dominio).

Sul wiki dell'associazione GFOSS Italia (Associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera) è disponibile una tabella riassuntiva dei geodati resi disponibili dalle Regioni italiane.

Ulteriori dettagli sul progetto Geodati sul wiki di GFOSS Italia all'indirizzo: http://wiki.gfoss.it/index.php/Gfoss_Italia.

Conferenza internazionale: Foresta, vita selvatica e legno per lo sviluppo della società

 

Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development

La facoltà di Scienze Forestali e il Wood Sciences CULS di Praga, in occasione del 90° anniversario della Facoltà di scienze forestali, organizzano una conferenza scientifica internazionale dal titolo "Foresta, vita selvatica e legno per lo sviluppo della società".

L'obiettivo della conferenza è quello di presentare i recenti progressi e di fare il punto sugli approcci allo stato dell'arte, alle tecniche e ai metodi relativi alle foreste, alla fauna selvatica e all'utilizzo del legno.

I principali argomenti che saranno affrontati nel corso della conferenza, sono i seguenti:
  - Genetica forestale e selvicoltura;
  - Inventari forestali e gestione forestale;
  - Economia e politica forestali;
  - Protezione delle foreste e della biodiversità;
  - Foresta e tecnologie di lavorazione del legno.

La conferenza si svolgerà dal 16 al 18 aprile 2009, presso l'Università degli Studi di Scienze della vita di Praga. Sarà co-sponsorizzata dalla IUFRO Divisione 4 e dall'Istituto forestale europeo (EFI).
Per ulteriori informazioni si veda la pagina web della conferenza: www.fld.czu.cz/fww2009.