Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate
Prot. INAIL.60010.14/01/2011.0000246
Alle Strutture Centrali e Territoriali
Oggetto: Autoliquidazione 2010/2011. Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate.
Si fa seguito alla nota del 10 dicembre 2010, prot. 8920, per comunicare che la legge n.220/20101, all'articolo 1, comma 45 ha stabilito che "A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo".
Le disposizioni richiamate avevano disposto l'estensione al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010 delle riduzioni contributive, già previste per gli anni 2006/2009, dall'art. 01, comma 2, del decreto legge n.2/2006 convertito dalla legge n.81/20062.
Pertanto, la norma ha stabilito con effetto retroattivo l'applicazione delle riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate per tutto il 2010, confermando altresì le predette percentuali per il futuro.
Per quanto riguarda l'autoliquidazione 2010/2011, poiché le basi di calcolo notificate alle ditte riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di riduzione secondo la previgente normativa3, le ditte dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni come comunicato dall'INAIL, suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi 01/01/2010 - 31/07/2010 e 01/08/2010 - 31/12/2010.
Il premio di autoliquidazione verrà calcolato tenendo conto dei due periodi e delle percentuali previste dalla normativa vigente.
Le imprese cooperative e loro consorzi, beneficiarie delle riduzioni in questione dovranno quindi applicare:
1. alla regolazione del premio relativa all'anno 2010
a) per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010
- la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
- la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate
b) per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010
- la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
- la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate
2. Alla rata di premio per l'anno 2011
- la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
- la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Ing. Ester Rotoli
Note:
1- Legge 13 dicembre 2010, n.220, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010.
2- Articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n.81:
"1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento."
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