giovedì 8 gennaio 2009

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER AREE MONTANE E SVANTAGGIATE

Si comunica che in data 30 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U. n. 303, la legge n. 205/2008, di conversione del decreto legge n. 171/2008 recante “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”.

In particolare si vuole qui segnalare che all’art. 1-ter è prevista la proroga fino al 31 marzo 2009 delle agevolazioni contributive, previste dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/88, nelle misure determinate dall’art. 01, comma 2 del d.l. n. 2/06, convertito nella legge n. 81/2006.

Si tratta della possibilità per i datori di lavoro agricolo, che impiegano lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a termine, in territori montani particolarmente svantaggiati o in zone agricole svantaggiate, di beneficiare di una riduzione dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali pari al:
  • 75%, a favore dei datori di lavoro operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati individuati dall’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;
  • 68%, a favore dei datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell’art. 15 del della legge n. 984/77, nelle aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999, nonché nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata.

Come noto, la legge n. 81/2006 stabiliva dette agevolazioni per il triennio 2006/2008 e la proroga concessa per il primo trimestre del 2009, consente alle imprese interessate di programmare l’allineamento contributivo ordinario a partire dal 1 aprile 2009.

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