lunedì 2 gennaio 2012

Dal 26 novembre 2011 entra in vigore definitivamente la nuova catena di custodia PEFC

foreste8 A partire dal 26 novembre 2011 entra in vigore, in maniera obbligatoria, lo standard PEFC ITA 1002:2010. Il periodo transitorio di un anno per il passaggio dallo standard ITA 1002:2008 è formalmente terminato: quindi in tutto il mondo, ogni certificazione nuova o di sorveglianza dovrà obbligatoriamente essere condotta in conformità allo standard internazionale PEFC ST 2002:2010 (in italiano è PEFC ITA 1002:2010) e ogni azienda dovrà dare evidenza documentale che ha iniziato a implementare il nuovo standard almeno a partire dal 26 novembre 2011, se non l’avesse ancora effettuato.

Ricordiamo qui di seguito le principali modifiche:

  • C’è una nuova definizione di fonti controverse; oltre a quanto prima richiesto, ora non potranno entrare in prodotti a marchio PEFC le seguenti categorie:
    • fibre o legno di alberi Ogm,
    • fibre o legno di alberi da conversione di foreste primarie ad altri impianti forestali o ad arboricoltura da legno;
    • fibre o legno da foreste classificate come ecologicamente importanti.
  • Sono state inserite nuove modalità di valutazione del rischio per il legname o fibra non certificato, che includono l'uso dell'“Indice di percezione della corruzione” (CPI) creato da Trasparency International per la provenienza geografica del legno; le nazioni da cui si origina il legname che hanno un indice di percezione della corruzione inferiore a 5 verranno definiti “ad alto rischio”. Segnaliamo che l’Italia ha un “indice di percezione della corruzione” pari a 3,9 al 67° posto al mondo, inferiore al Rwanda e sopra la Georgia.
  • Ogni azienda certificata (attualmente oltre 10.000 in tutto il mondo) dovrà dare garanzia su requisiti obbligatori legati alla salute, alla sicurezza e agli aspetti sociali dell’azienda stessa; ogni organizzazione certificata dovrà infatti dimostrare che:
  • non viene impedito ai propri lavoratori di associarsi liberamente, di scegliere i propri rappresentanti e di poter avere una contrattazione collettiva con il datore di lavoro;
  • non viene utilizzato il lavoro forzato;
  • non vengono utilizzati lavoratori che sono sotto l'età della frequenza scolastica obbligatoria;
  • non siano negate pari opportunità di lavoro e di trattamento ai lavoratori;
  • le condizioni di lavoro non mettono a repentaglio la sicurezza o la salute dei lavoratori.
  • E’ stato inserito una nuova appendice specificamente creato per rispondere alle richieste dell'Unione Europea relative alla Due Diligence (“diligenza dovuta” da parte di chi immette nel mercato europeo prodotti di origine forestale, per escluderne la provenienza illegale); questa appendice potrà essere applicata anche dalle aziende che non hanno catena di custodia, soprattutto se saranno fornitrici di aziende con certificazione PEFC;
  • esiste una nuova procedura per il controllo dei terzisti dell’azienda certificata PEFC;
  • non si potrà più fare certificazione di gruppo con aziende presenti in differenti nazioni; accederanno alla certificazione di gruppo solo aziende con meno di 50 lavoratori e con un fatturato inferiore a 9 milioni di franchi svizzeri (cioè 6,7 milioni di euro);
  • esiste una nuova definizione del riciclato, non esistendo più differenziazione tra riciclato pre-consumo e post-consumo (sono considerati ugualmente validi all’interno della catena di custodia), ma è mantenuta l’esclusione dalla definizione di riciclato sia dei sottoprodotti di segheria che dei materiali che possono essere riusati all’interno dello stesso processo produttivo.
  • Tutta la materia prima definita riciclata rispondente ai requisiti dettati dal nuovo standard CoC PEFC e a norme di riferimento (ad esempio la norma EN 643 per la carta) è considerata materia prima certificata PEFC ed entrare nel ciclo produttivo come materiale certificato.
  • Per l’uso del logo, esistono precise definizioni per l’uso delle dichiarazioni su prodotti a marchio PEFC oltre che nelle comunicazioni da inserire nell’etichetta PEFC.
  • Obbligo di inserire la percentuale di certificazione del prodotto in fattura e/o altro documento equivalente (es. DDT).

Lo standard PEFC ITA 1002:2010 è scaricabile dal sito del PEFC Italia al link:

 www.pefc.it/download/documenti/27911_PEFC_ITA_1002_2010.pdf

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