venerdì 28 gennaio 2011

Il primo soccorso in azienda

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Sicurezza e operazioni di primo soccorso

Ogni datore di lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori il mantenimento della loro salute ed integrità psico-fisica nell’ambito di lavoro dell’impresa agricola. Pertanto, il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 s.m. e i. Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro e/o i dirigenti delegati a designare preventivamente i lavoratori incaricati ad eseguire le operazioni di primo soccorso in caso se ne verifichi la necessità.

Per svolgere tale incarico è necessaria una formazione specifica degli addetti. L’obbligo si applica a tutte le imprese che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, a chi effettua stage presso un'azienda.
Se il lavoratore si trova a svolgere il lavoro in luoghi isolati deve avere con sé un pacchetto di pronto soccorso e un mezzo di comunicazione. Tutti i datori di lavoro, devono assicurare un collegamento efficace tra l’impresa stessa e il servizio d’emergenza sanitario nazionale.

Il D.M. 388/03 che regolamenta la formazione e il corso primo soccorso e a cui fa rimando l’art. 45 d.lgs. 81/2008 prevede infatti che il lavoratore o lo stesso datore di lavoro, indicato come addetto al primo soccorso, frequenti un corso di primo soccorso (a volte indicato anche come corso di pronto soccorso).

Affinché il corso di formazione per addetto al primo soccorso abbia validità giuridica, lo stesso deve essere tenuto da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Lo stesso decreto ministeriale n. 388, del 15/07/2003 ha introdotto la classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti al pronto soccorso, in funzione di tale classificazione aziendale e specificando le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti.
Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi.

Gruppo A
1) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

2) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

3) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Si ritiene che le aziende che svolgono attività agricole rientrino nei gruppi A e B con i tempi minimi del corso di formazione di 16 ore complessive, e i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. La formazione del datore di lavoro o dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale.

E’ indispensabile che al termine del corso di formazione per il primo soccorso aziendale, l’addetto sia in grado, in maniera efficiente ed autonoma, di eseguire le seguenti operazioni di base:
• attuare le misure di primo intervento interno per contenere l’emergenza sanitaria;
• attivare i meccanismi di pronto soccorso mediante il ricorso ai numeri di emergenza.

Per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire la dotazione della cassetta di pronto soccorso, tenuta presso il luogo di lavoro, adeguatamente custodita, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,

La cassetta di Pronto soccorso, nelle aziende agricole è sufficiente a contenere eventi di lieve entità
( piccoli traumi degli arti superiori, lesioni oculari, ustioni e contaminazioni ). Deve contenere i materiali per emergenza sanitaria che possono aiutare a fronteggiare eventi gravissimi in attesa del mezzo di soccorso.
L’utilizzo della cassetta è affidato agli addetti al Pronto soccorso. Può anche essere utilizzata da altri lavoratori o da altre persone presenti che possono trovare un rapido aiuto nelle istruzioni allegate.

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO: CONTENUTO MINIMO ALL. 1 D.M. n. 388

Guanti sterili monouso 5 paia

• Visiera paraschizzi 1
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro 1
• Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml 3
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 10
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 2
• Teli sterili monouso 2
• Pinzette da medicazione sterili monouso 2
• Confezione di rete elastica di misura media 1
• Confezione di cotone idrofilo 1
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso 2
• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 2
• Forbici 1
• Lacci emostatici 3
• Ghiaccio sintetico pronto uso 2
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 2
• Termometro 1
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 1

MATERIALE AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO SPECIFICO ( art. 2 e 4 Decreto 388)
• Flacone acqua ossigenata 1
• Flacone disinfettante per cute non iodato 1
• Paia di guanti in nitrile (per contaminazione da sostanze) 4
• Visiera paraschizzi 1
• Bende garza di 10 cm 5
• Bende di garza da 5 cm 5
• Pennello decontaminazione aggressivi in polvere 1
• Sacchetti di ghiaccio pronto uso 2

MATERIALE INTEGRATIVO PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
• Flacone di soluzione tamponata sterile di lavaggio 1
• Tamponi bendaggio oculare 4

MATERIALE INTEGRATIVO PER EMERGENZA SANITARIA E RIANIMAZIONE
• Pallone per la respirazione artificiale completo di maschera (mod. adulto) 1
• Lacci emostatici per arteria 2
• Coperte isotermiche monouso 2
• Apribocca in plastica atraumatico per crisi epilettica 1
• Sacchetti plastica per amputazioni 2
• Sacchetti plastica per grandi amputazioni 2
• Bende elastiche 2
• Telo sterile cm 100 X 100 1

SANZIONI

Mancato provvedimento al primo soccorso e all’assistenza medica di emergenza

750 – 4.000 €  o 2– 4 mesi - Art. 55 c. 5 lett. a)

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