La Legge Finanziaria 2008 ha inserito una nuova forma di affidamento di lavori alle cooperativa agro forestali. Tale norma non sostituisce, bensì si affianca alle precedenti norme in materia, l'art. 17 della L.97/92 e l'art. 15 della D.L.vo 227/2001.
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)". (GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285)
ARTICOLO 2 - comma 134 - Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, ingenere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizionidi legge e anche tramite apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a).
Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.