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venerdì 27 maggio 2011

DL Sviluppo: innalzate le soglie per appalti

DL Sviluppo: innalzate le soglie per appalti

Pubblicata in G.U. la norma contenuta nel Decreto Sviluppo che alza le soglie degli appalti pubblici affidati con procedura negoziata con o senza bando e con procedura ristretta semplificata.

Tra le novità introdotte con il Decreto Sviluppo, spicca l'innalzamento delle soglie per gli appalti pubblici affidati con procedura negoziata e procedura ristretta semplificata. Secondo la nuova norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110, le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici prevedono un innalzamento delle soglie e più in particolare a lavori superiori al milione di euro per la procedura negoziata.

Questo, con o senza pubblicazione del bando di gara (rispettivamente: quando tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili o quando non viene presentata nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura, o se per qualche motivo solo alcuni operatori possono svolgere un determinato tipo di lavoro).

Obbligatorio rivolgere l'invito ad un numero minimo di candidati, per consentire la tutela della trasparenza e della concorrenza, fissato a 10 per i lavori di importo superiore a 500 mila euro e a 5 per lavori di importo inferiore.

Per la procedura ristretta semplificata in caso di lavori di importo inferiore a un milione e 500 mila euro, è consentito alle Stazioni Appaltanti di invitare 20 concorrenti senza aver preventivamente pubblicato il bando di gara, ma comunicando quali lavori è previsto che affidino con questo metodo.

mercoledì 16 gennaio 2008

NUOVA FORMA DI AFFIDAMENTO PER LE COOPERATIVE AGRO-FORESTALI

La Legge Finanziaria 2008 ha inserito una nuova forma di affidamento di lavori alle cooperativa agro forestali. Tale norma non sostituisce, bensì si affianca alle precedenti norme in materia, l'art. 17 della L.97/92 e l'art. 15 della D.L.vo 227/2001.


LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)". (GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285)

ARTICOLO 2 - comma 134 - Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, ingenere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizionidi legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a).

Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.