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venerdì 4 febbraio 2011

L'addetto all'antincendio

HEINSNEXTGEN%20EXPLOSIVE  La figura dell’addetto all’antincendio, da inserire nell’organigramma dell’azienda agricola e di qualunque altra attività, era già prevista dal precedente d.Lgs. 626/1994.

Da quella data e fino ad oggi, la figura dell’addetto alla 'lotta antincendio' e alla gestione delle emergenze è ormai obbligatoria.

Infatti il D.Lgs. 81/2008, all’art. 18 comma 1 lett. b rinnova l’obbligo del datore di lavoro di designare gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio.

L’addetto all’antincendio può essere lo stesso datore di lavoro, qualora assicuri la costante presenza sul luogo di lavoro; uno o più lavoratori dipendenti, designati dallo stesso datore di lavoro, che provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni.

L’addetto o gli addetti all’antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone; esercitano un importante ruolo nella prevenzione, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e dei mezzi di estinzione, provvedono alla segnalazione di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio.

In caso di incendio, impediscono, per quanto possibile e con i mezzi a disposizione, la propagazione dello stesso. L’addetto o gli addetti all’antincendio hanno il compito di seguire l'evoluzione dell’emergenza, quindi allertare il personale, se opportuno allontanarle dal luogo in cui si trovano, si assicurano dell’esodo sicuro di tutti i presenti sui luoghi, evitando che chiunque possa andare a finire nella la direzione sbagliata.

Agli addetti all’antincendio è affidata la funzione di intervenire sugli impianti di servizio (corrente elettrica, gas) per interromperne l'erogazione, così come intervengono sugli impianti antincendio per azionarli.
Se è il caso, hanno il compito importante di chiamare e indirizzare gli interventi esterni - Vigili del Fuoco, personale medico - verso i luoghi in stato di emergenza.

Nelle più comuni aziende agricole, il mezzo messo a disposizione dell’addetto all’antincendio è l’estintore. E’ lo stesso addetto all’antincendio che ha la responsabilità di verificare lo stato delle attrezzature di pronto intervento, assicurandosi del loro funzionamento e richiedendo la sostituzione dei mezzi scaduti o rovinati o non funzionanti.
La normativa prevede che gli estintori in dotazione devono essere verificati semestralmente da una ditta specializzata.

Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 37 comma 9 definisce la obbligatorietà della formazione adeguata al rischio incendio del luogo di lavoro.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

La disposizione rinvia ad un decreto successivo la definizione della periodicità e dei contenuti e dell’aggiornamento di queste figure. E’ comunque consigliato, ma non obbligatorio, l’aggiornamento minimo della sola parte pratica ogni 3 anni.

Per le diverse dimensioni aziendali e per la molteplicità dei lavori delle imprese agricole, i parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti all’antincendio aziendale, da individuare e da formare, sono numerosi e devono essere oggetto di valutazione dell’RSPP, dell’RLS ed eventualmente di un tecnico esperto.

Il DM 10 marzo 1998 nell’Allegato X definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione, diversificandoli in relazione al livello di rischio dell’attività:

Classificazione rischio incendio

Ore teoriche

Ore pratiche

Totale

Basso

2

2

4

Medio

5

3

8

Alto

12

4

16

Le aziende agricole, normalmente, rientrano nella classe di rischio medio–basso, con i livelli di rischio riconosciuti con le seguenti descrizioni:
- attività a rischio di incendio basso: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

- attività a rischio di incendio medio: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendio, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

CHECK LIST CON SANZIONI

Inadempimento

Articolo di sanzione

Sanzione

Mancata fornitura di mezzi di estinzione, fissi o portatili, automatici o manuali, adatti al tipo di incendio dell’ambiente di lavoro.

Art. 55 c 5 lett.  c)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da  1.200 euro a  5.200 euro.

Per la mancata nomina dell’addetto all’antincendio.

 

con l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 euro a 3.000 euro.

Per la mancata formazione dell’addetto all’antincendio.

 

arresto da 4 ad 8 mesi o ammenda da 2.000 euro a 4.000 euro.

S. E. & O.

venerdì 28 gennaio 2011

Il primo soccorso in azienda

primo soccoso_cassetta sicurezza.jpg

Sicurezza e operazioni di primo soccorso

Ogni datore di lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori il mantenimento della loro salute ed integrità psico-fisica nell’ambito di lavoro dell’impresa agricola. Pertanto, il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 s.m. e i. Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro e/o i dirigenti delegati a designare preventivamente i lavoratori incaricati ad eseguire le operazioni di primo soccorso in caso se ne verifichi la necessità.

Per svolgere tale incarico è necessaria una formazione specifica degli addetti. L’obbligo si applica a tutte le imprese che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, a chi effettua stage presso un'azienda.
Se il lavoratore si trova a svolgere il lavoro in luoghi isolati deve avere con sé un pacchetto di pronto soccorso e un mezzo di comunicazione. Tutti i datori di lavoro, devono assicurare un collegamento efficace tra l’impresa stessa e il servizio d’emergenza sanitario nazionale.

Il D.M. 388/03 che regolamenta la formazione e il corso primo soccorso e a cui fa rimando l’art. 45 d.lgs. 81/2008 prevede infatti che il lavoratore o lo stesso datore di lavoro, indicato come addetto al primo soccorso, frequenti un corso di primo soccorso (a volte indicato anche come corso di pronto soccorso).

Affinché il corso di formazione per addetto al primo soccorso abbia validità giuridica, lo stesso deve essere tenuto da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Lo stesso decreto ministeriale n. 388, del 15/07/2003 ha introdotto la classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti al pronto soccorso, in funzione di tale classificazione aziendale e specificando le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti.
Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi.

Gruppo A
1) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

2) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

3) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Si ritiene che le aziende che svolgono attività agricole rientrino nei gruppi A e B con i tempi minimi del corso di formazione di 16 ore complessive, e i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. La formazione del datore di lavoro o dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale.

E’ indispensabile che al termine del corso di formazione per il primo soccorso aziendale, l’addetto sia in grado, in maniera efficiente ed autonoma, di eseguire le seguenti operazioni di base:
• attuare le misure di primo intervento interno per contenere l’emergenza sanitaria;
• attivare i meccanismi di pronto soccorso mediante il ricorso ai numeri di emergenza.

Per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire la dotazione della cassetta di pronto soccorso, tenuta presso il luogo di lavoro, adeguatamente custodita, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,

La cassetta di Pronto soccorso, nelle aziende agricole è sufficiente a contenere eventi di lieve entità
( piccoli traumi degli arti superiori, lesioni oculari, ustioni e contaminazioni ). Deve contenere i materiali per emergenza sanitaria che possono aiutare a fronteggiare eventi gravissimi in attesa del mezzo di soccorso.
L’utilizzo della cassetta è affidato agli addetti al Pronto soccorso. Può anche essere utilizzata da altri lavoratori o da altre persone presenti che possono trovare un rapido aiuto nelle istruzioni allegate.

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO: CONTENUTO MINIMO ALL. 1 D.M. n. 388

Guanti sterili monouso 5 paia

• Visiera paraschizzi 1
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro 1
• Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml 3
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 10
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 2
• Teli sterili monouso 2
• Pinzette da medicazione sterili monouso 2
• Confezione di rete elastica di misura media 1
• Confezione di cotone idrofilo 1
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso 2
• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 2
• Forbici 1
• Lacci emostatici 3
• Ghiaccio sintetico pronto uso 2
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 2
• Termometro 1
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 1

MATERIALE AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO SPECIFICO ( art. 2 e 4 Decreto 388)
• Flacone acqua ossigenata 1
• Flacone disinfettante per cute non iodato 1
• Paia di guanti in nitrile (per contaminazione da sostanze) 4
• Visiera paraschizzi 1
• Bende garza di 10 cm 5
• Bende di garza da 5 cm 5
• Pennello decontaminazione aggressivi in polvere 1
• Sacchetti di ghiaccio pronto uso 2

MATERIALE INTEGRATIVO PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
• Flacone di soluzione tamponata sterile di lavaggio 1
• Tamponi bendaggio oculare 4

MATERIALE INTEGRATIVO PER EMERGENZA SANITARIA E RIANIMAZIONE
• Pallone per la respirazione artificiale completo di maschera (mod. adulto) 1
• Lacci emostatici per arteria 2
• Coperte isotermiche monouso 2
• Apribocca in plastica atraumatico per crisi epilettica 1
• Sacchetti plastica per amputazioni 2
• Sacchetti plastica per grandi amputazioni 2
• Bende elastiche 2
• Telo sterile cm 100 X 100 1

SANZIONI

Mancato provvedimento al primo soccorso e all’assistenza medica di emergenza

750 – 4.000 €  o 2– 4 mesi - Art. 55 c. 5 lett. a)

giovedì 29 aprile 2010

Prevenzione e sicurezza nei lavori forestali

Prevenzione e sicurezza nei lavori forestaliwww.rivistasherwood.it ha reso disponibile il manuale “Linee guida per la prevenzione e sicurezza nei lavori forestali in Toscana”, edito da Compagnia delle Foreste e realizzato per conto della Regione Toscana da uno staff di esperti sulle tematiche del lavoro in bosco e della sicurezza del lavoro.

Il manuale è oggi in fase di aggiornamento, alla luce del cambiamento normativo avvenuto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, ma rappresenta tutt’ora un’analisi approfondita dei rischi presenti nelle lavorazioni forestali, dando inoltre informazioni sulle macchine e le attrezzature al fine di indicarne un corretto utilizzo.

Carbomark: mercati locali e volontari 
del carbonioScarica il manuale >>>